Dichiarazione di conformità degli impianti: quando serve e cosa deve contenere

Al termine di una ristrutturazione non basta verificare che prese, rubinetti, caldaia e piano cottura funzionino. Gli impianti realizzati o modificati devono essere accompagnati dalla documentazione prevista dalla legge.

Il documento principale è la dichiarazione di conformità, spesso indicata con l’abbreviazione DiCo. Viene rilasciata dall’impresa installatrice e attesta che l’impianto è stato eseguito secondo il progetto, la normativa applicabile e la regola dell’arte.
Una dichiarazione incompleta, priva degli allegati obbligatori o firmata da un soggetto non abilitato può creare problemi al momento dell’agibilità, dell’attivazione di una fornitura, di una vendita o di un successivo intervento sull’impianto.
Che cos’è la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento con il quale l’impresa installatrice assume la responsabilità del lavoro eseguito.
L’articolo 7 del D.M. 37/2008 stabilisce che, al termine dei lavori e dopo le verifiche di funzionalità previste, l’impresa rilasci al committente la dichiarazione relativa agli impianti realizzati.
Non è quindi un certificato generico sull’intero appartamento. Deve identificare chiaramente l’impianto interessato, il tipo di intervento, l’immobile, il committente e l’impresa che ha eseguito le opere.
Se durante una ristrutturazione lavorano imprese differenti, è possibile ricevere più dichiarazioni: per esempio una per l’impianto elettrico, una per quello idrico-sanitario e una per il gas.
Per quali impianti è prevista
Il D.M. 37/2008 riguarda diverse tipologie di impianti collocati all’interno degli edifici, tra cui:
impianti elettrici;
protezione contro le scariche atmosferiche e automazioni;
impianti radiotelevisivi ed elettronici;
riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;
impianti idrici e sanitari;
distribuzione e utilizzazione del gas;
impianti di sollevamento come ascensori e montacarichi;
protezione antincendio.
In una normale ristrutturazione residenziale, le dichiarazioni maggiormente rilevanti riguardano elettricità, acqua, gas, riscaldamento e climatizzazione.
La semplice installazione di un elettrodomestico non genera necessariamente una nuova dichiarazione. Il documento diventa invece necessario quando un’impresa installa, trasforma, amplia o esegue una manutenzione straordinaria sull’impianto.
Chi può rilasciare la dichiarazione
La dichiarazione di conformità non può essere compilata dal proprietario, dall’amministratore di condominio o dal progettista al posto dell’impresa.
Deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata per la specifica categoria di impianto. Il committente ha infatti l’obbligo di affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese abilitate, come stabilito dall’articolo 8 del D.M. 37/2008.
Prima di assegnare i lavori è quindi opportuno verificare che l’impresa possieda le abilitazioni necessarie. Un’impresa autorizzata per l’impianto elettrico non è automaticamente abilitata anche per gas, climatizzazione o impianti idrici.
La verifica deve essere effettuata prima dell’inizio del cantiere, non quando bisogna chiudere la pratica.
Che cosa deve contenere la DiCo
Ricevere soltanto un foglio firmato e timbrato non significa necessariamente avere una dichiarazione completa.
Il documento deve riportare almeno:
dati del committente;
ubicazione e destinazione dell’immobile;
dati dell’impresa installatrice;
descrizione dell’intervento;
tipologia dell’impianto;
riferimento al progetto o allo schema;
dichiarazione di rispetto delle norme applicabili;
esito delle verifiche eseguite;
firma del responsabile tecnico e del titolare dell’impresa.
Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati obbligatori previsti per l’intervento. Il D.M. 37/2008 indica espressamente che la relazione sui materiali impiegati e il progetto fanno parte integrante della documentazione.
A seconda del lavoro, il fascicolo può comprendere:
progetto redatto dal professionista o dal responsabile tecnico;
schema dell’impianto realizzato;
relazione con la tipologia dei materiali;
riferimenti a dichiarazioni precedenti;
documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
eventuali risultati delle prove;
manuali e istruzioni per uso e manutenzione.
La dichiarazione deve descrivere ciò che è stato effettivamente realizzato. Se il progetto è stato modificato durante il cantiere, la documentazione deve essere aggiornata.
Quando il progetto deve essere firmato da un professionista
Ogni intervento di installazione, trasformazione o ampliamento deve essere sviluppato sulla base di un progetto. Nei casi più semplici può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa.
Oltre determinate soglie, il progetto deve invece essere firmato da un professionista iscritto all’albo per la specifica competenza.
Per gli impianti elettrici delle abitazioni, il D.M. 37/2008 prevede il progetto professionale, tra gli altri casi, quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure quando la superficie dell’unità abitativa supera 400 metri quadrati. Esistono soglie e condizioni specifiche anche per gas, climatizzazione, ambienti a rischio e impianti antincendio.
Il progetto non deve essere considerato un allegato da predisporre alla fine. Serve a dimensionare correttamente l’impianto prima dell’esecuzione e a coordinare le diverse lavorazioni.
Dichiarazione per rifacimento parziale
La dichiarazione può riguardare anche soltanto la parte modificata di un impianto.
Se, per esempio, viene rinnovata esclusivamente la cucina, l’impresa può certificare le linee e i collegamenti sui quali è intervenuta. La dichiarazione non rende automaticamente conforme tutto l’impianto esistente.
La normativa stabilisce però che, anche nel rifacimento parziale, l’impresa debba considerare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto complessivo e indicare la compatibilità tecnica della parte nuova con quella preesistente.
È quindi importante leggere con attenzione l’oggetto della dichiarazione. La frase “impianto elettrico cucina” ha una portata diversa da “rifacimento completo dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare”.
Differenza tra DiCo e dichiarazione di rispondenza
La dichiarazione di rispondenza, abbreviata in DiRi, non è una versione semplificata della dichiarazione di conformità.
Può sostituire la DiCo mancante o non più reperibile per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, avvenuta il 27 marzo 2008.
La DiRi viene predisposta dopo sopralluoghi, accertamenti e prove. Nei casi previsti può essere rilasciata:
da un professionista iscritto all’albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato;
per gli impianti non soggetti a progetto professionale, da un responsabile tecnico di impresa abilitata con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo.
I requisiti del soggetto che può firmarla sono riepilogati anche nei servizi pubblici dedicati al deposito delle dichiarazioni di conformità e rispondenza.
La dichiarazione di rispondenza non può essere usata liberamente per rimediare alla mancata consegna della DiCo relativa a un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008.
Cosa fare se manca la dichiarazione
Il primo passo è ricostruire data e autore dell’intervento.
Se l’impianto è stato realizzato dopo il 2008, bisogna cercare la documentazione presso:
impresa installatrice;
precedente proprietario;
tecnico o direttore dei lavori;
amministratore, se l’intervento riguardava parti comuni;
fascicolo della pratica edilizia;
archivio dell’amministrazione competente, quando depositata.
Se l’impresa esiste ancora, può verificare i propri archivi e fornire una copia del documento già emesso. Non dovrebbe invece certificare retroattivamente opere che non può documentare o che non ha eseguito.
Quando la dichiarazione non è mai stata rilasciata, l’impianto deve essere controllato da un tecnico o da un’impresa abilitata. Se vengono riscontrate carenze, possono essere necessari adeguamenti o il rifacimento di alcune parti. Al termine dei nuovi lavori, l’impresa rilascerà la dichiarazione relativa all’intervento effettivamente eseguito.
Per gli impianti precedenti al 27 marzo 2008 può essere valutata la DiRi, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
La dichiarazione serve per vendere casa?
L’assenza della dichiarazione di conformità non determina automaticamente l’impossibilità giuridica di vendere un immobile. La questione deve però essere gestita in modo trasparente tra le parti.
Il venditore dovrebbe dichiarare lo stato degli impianti e consegnare la documentazione disponibile. Il compratore può chiedere verifiche, adeguamenti o una regolazione economica prima del rogito.
Affermare che un impianto è conforme senza possedere i documenti o senza aver effettuato le verifiche può generare contestazioni successive.
Quando si acquista un appartamento ristrutturato, è consigliabile inserire tra i documenti da consegnare:
dichiarazioni complete con allegati;
progetti degli impianti;
libretti e manuali;
documentazione della caldaia;
attestato di prestazione energetica;
pratiche edilizie e catastali;
eventuale segnalazione certificata di agibilità.
La verifica impiantistica deve essere distinta da quella sulla conformità urbanistica e catastale: sono controlli differenti e nessuno sostituisce l’altro.
Dichiarazioni e agibilità
La documentazione degli impianti rientra tra gli elementi utilizzati per attestare sicurezza, igiene, salubrità e condizioni di utilizzo dell’immobile.
In una ristrutturazione che richiede la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, le dichiarazioni devono essere raccolte prima della chiusura della pratica.
Aspettare la fine del cantiere per scoprire che un’impresa non possiede l’abilitazione necessaria può bloccare la consegna della documentazione.
Il coordinatore del progetto dovrebbe quindi controllare durante i lavori:
abilitazioni delle imprese;
progetti iniziali;
eventuali varianti;
prove e collaudi;
dichiarazioni finali;
completezza degli allegati.
Quanto costa una dichiarazione di conformità
Quando l’impianto viene realizzato correttamente da un’impresa abilitata, la dichiarazione di conformità fa parte della prestazione e dovrebbe essere compresa nel contratto.
Non dovrebbe essere considerata un documento facoltativo da acquistare separatamente alla fine dei lavori.
Se manca la documentazione di un vecchio impianto, i costi possono riguardare sopralluoghi, prove, ricostruzione degli schemi ed eventuali adeguamenti:
Attività | Costo indicativo |
Verifica preliminare di un impianto domestico | 200–500 € |
Prove strumentali e ricostruzione documentale | 300–800 € |
Dichiarazione di rispondenza per impianto semplice | 400–1.200 € |
Adeguamenti o rifacimenti | Da quantificare dopo la verifica |
Gli importi cambiano in base al tipo di impianto, alle sue dimensioni, all’accessibilità e alla documentazione disponibile.
Una DiRi non può essere promessa prima del sopralluogo: il professionista deve prima accertare che l’impianto possa essere dichiarato rispondente. Se emergono condizioni di pericolo o difformità, saranno necessari interventi correttivi.
I documenti da chiedere alla fine della ristrutturazione
Prima di saldare completamente le imprese è consigliabile verificare di aver ricevuto:
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
dichiarazione dell’impianto idrico-sanitario;
dichiarazione dell’impianto gas, se presente;
documentazione di climatizzazione e riscaldamento;
progetti e schemi aggiornati;
relazione sui materiali;
libretti e manuali;
certificazioni delle apparecchiature;
eventuali collaudi;
dati e abilitazioni delle imprese.
I documenti devono essere conservati insieme alle pratiche edilizie dell’immobile e consegnati ai futuri proprietari.
Chiudere il cantiere con un fascicolo completo
Una ristrutturazione non è conclusa quando vengono rimossi i teli di protezione. È conclusa quando opere, impianti e documentazione corrispondono a quanto progettato e realizzato.
GHLE Project può coordinare progettisti e imprese, controllare la raccolta delle dichiarazioni e predisporre un fascicolo finale ordinato, utile per agibilità, manutenzioni e futura vendita dell’immobile.
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GHLE Project
Studio di ingegneria multidisciplinare a Milano specializzato in ristrutturazioni, gestione immobiliare e soluzioni tecniche professionali.
Sito Web: www.ghle.it
Telefono: 02 45471157
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